Decreto Legislativo del 22 novembre 2023 n.184,

Con il nuovo Decreto Legislativo del 22 novembre 2023 n.184, gli aspetti di maggior interesse e di maggior impatto per l’intero mercato assicurativo sono quelli relativi a:

  • l’obbligatorietà della copertura assicurativa RCA indipendentemente dalla tipologia di terreno (privato o pubblico) anche per veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui l’accesso è soggetto a restrizioni come, ad esempio, cantieri ma anche box auto. Sono esclusi da tale obbligo i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente;
  • in deroga a tale obbligo, è ammessa la sospensione della copertura RCA che dovrà però seguire specifiche e rigide regole. Sinteticamente, queste regole prevedono:
  1. la presenza di una formale richiesta da parte del cliente (tramite PEC o e-mail) che riporti la data di inizio e fine sospensione che potrà essere richiesta per un massimo di 10 mesi complessivi durante l’intera annualità assicurativa.
  2. La ricevuta da parte della Compagnia al cliente di avvenuta registrazione della sospensione nelle banche dati ufficiali.

Per quanto riguarda i veicoli non targati ma targabili che attualmente circolano in cantieri o aree non aperte al pubblico, essendoci di fatto l’obbligo ad avere adeguata copertura RC Auto, sarà necessario targare e immatricolare il veicolo nel più breve tempo possibile affinché le Compagnie possano prestare la copertura richiesta.

Entrata in vigore del provvedimento 23/12/2023.

Inoltre, il decreto legislativo n. 184/2023, di recepimento della direttiva UE 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore a partire dal 23 dicembre 2023 ha modificato la normativa in materia di assicurazione RC Auto, rafforzando ulteriormente la tutela dei terzi danneggiati.

È stata modificata la disciplina della sospensione in corso di contratto.

A partire dall’entrata in vigore del decreto, anche per i contratti in corso, il diritto di sospensione deve essere esercitato tramite formale comunicazione scritta da trasmettersi alla Società ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).

  • Il termine di scadenza della sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata complessiva superiore a 10 mesi, rispetto all’annualità assicurativa.
  • Per i veicoli di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico), il termine di sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi entro 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata complessiva superiore a 11 mesi, rispetto all’annualità assicurativa.
  • La sospensione è ufficialmente attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. La Società ne dà tempestiva comunicazione all’Assicurato.

Quanto precede deroga quanto diversamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione che normano il contratto.